L’etichetta: la carta d’identità del vino.

L’etichetta

La carta d’identità del vino.

L’etichetta di una bottiglia è il documento d’identità del vino, lo strumento visivo immediato che ci permettere di scegliere un vino piuttosto che un altro. Possiamo anche definirla come il “vestito” del vino e le stampe sui tessuti costituiscono le informazioni che ci permettono di conoscere meglio il prodotto.

vino_01

“Il vino è un prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale delle uve fresche, pigiate o no, o del mosto d’uva” Questa è la definizione legale stabilita dal regolamento europeo (annesso IV punto 1 del reg. 479/2008 della OCM). Il regolamento stabilisce inoltre le regole dettagliate e esaustive relative alla produzione di vino (zone di produzione, vitigni, pratiche e trattamenti, politiche di qualità, regole di etichettatura che prevedono quali elementi devono necessariamente essere riportati, a seconda della tipologia di vino, per informare il consumatore).

 

Classificazione dei vini in Italia:

  • Vini da Tavola
  • Vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT)
  • Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)
  • Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)
  • Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD)
  • Vini Liquorosi di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VLQPRD)
  • Vini Spumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VSQPRD)
  • Vini Frizzanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VFQPRD)

 

Possiamo trovare anche altri termini quali:

  • Riserva: Vini sottoposti ad un invecchiamento maggiore
  • Classico: Vini prodotti nella zona di orine più antica
  • Superiore: Vini che hanno un titolo alcolometrico superiore di almeno 1% rispetto al minimo fissato.

Oltre alle disposizioni comunitarie, il riferimento normativo dell’Italia è stato per anni la Legge 164 del 10/02/1992 avent per oggetto “La nuova disciplina delle denominazioni di origine”.

Nel 2009 però la precedente normativa è stata riformata con la nuova OCM del vino e nell’aprile 2010 pubblicata in G.U. la nuova legge a tutela delle denominazioni di origine. Ora anche i vini vengono classificati in DOP, IGP e Vini Comuni.

Nei vini DOP (Denominazione di Origine Protetta) sono incluse tutte le DOCG e DOC esistenti. Nell’etichetta devono riportare l’anno di produzione delle uve e la fascetta con il sigillo di Stato. Ovviamente in base alla tipologia del vino cambia il colore della fascetta: salmone per i vini spumanti, verde per i vini bianchi, rosso per i vini rosati e rossi e ocra per i vini liquorosi.

E’ possibile continuare ad usare le menzioni:

  • Classico per i vini non spumanti DOCG e DOC;
  • Storico per i vini spumanti DOCG e DOC e riservata ai vini della zona di origine più antica;
  • Riserva per i vini DOCG e DOC che sono stati sottoposti ad un periodo maggiore di invecchiamento compreso l’eventuale affinamento e precisamente:2 anni per i rossi, 1 anno per i bianchi, 1 anno per i vini spumanti ottenuti con la fermentazione in autoclave (metodo Martinetti/Charmat), 3 anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia;
  • Superiore per i vini DOCG e DOC che hanno caratteristiche qualitative più elevate oltre ad una regolamentazione più restrittiva.
  • IGP (Indicazione Geografica Protetta): è il termine utilizzato per designare i vini originari di una determinata area geografica quando la qualità determinata, la reputazione o un´altra caratteristica del prodotto può essere attribuita alla zona geografica oppure quando vengono prodotti nell´area geografica stessa.
  • Vini Comuni: comprendono tutti i vini senza denominazione di Origine, riconducibili agli ex vini da tavola. E’ facoltativo indicare l’anno di produzione. Qualora nell’etichetta vengano indicate le varietà di uve utilizzate, li chiameremo VINI VARIETALI.

Concludendo le indicazioni obbligatorie che dovete trovare in tutte le etichette dei vini DOP e/o IGP sono le seguenti:

a)     Nome del prodotto seguito dal termine DOP o IGP. Sono ammessi anche i termini DOC –   DOCG – IGT.

b)    Titolo alcolometrico in volumi

c)     Provenienza ed origine

d)    Nome, marchio ed indirizzo dell’imbottigliatore

e)     Il Residuo zuccherino esclusivamente per i vini spumanti

f)     Indicazione della presenza di allergeni

g)     Lotto di produzione

h)    Capacità

Nei Vini Comuni i dati obbligatori sono gli stessi. Ovviamente il nome del prodotto sarà seguito solo dalla denominazione di vendita e non di origine ed in più deve essere indicato, se presente, anche il nome, il marchio e l’indirizzo dell’importatore.

Ogni vino ha quindi una propria identità, oltre ad un proprio valore intrinseco. L’etichetta ha il compito rivelare al consumatore esattamente quel valore e di diffondere il marchio e l’immagine del produttore di vino. Insieme al prezzo, l’etichetta rappresenta uno strumento di comunicazione aziendale molto importante che sono alla base del marketing. Non ci resta allora che augurarvi …. buona lettura!

 

 

Related Posts